IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare il Capo XII-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», e, in  particolare,  l'articolo,  1,
comma 7; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 10; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, gli articoli 10-bis e 13; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola  comune»,  e,  in  particolare,
l'articolo 8, commi da 7 a 12; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
gli articoli 1 e 25; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
maggio 2021, n.  102,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero del turismo,  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto il Decreto Interministeriale del Ministero del turismo e  del
Ministero dell'economia e delle finanze del  24  settembre  2021,  n.
1745,  con  il  quale,  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  e'  stata  istituita  presso  il
Ministero del turismo l'Unita' di missione  di  livello  dirigenziale
generale per l'attuazione degli interventi  del  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (PNRR); 
  Ritenuto  necessario  provvedere  al  riordino  dell'organizzazione
ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite al
Ministero  del  turismo  dalla   normativa   vigente,   nonche'   dei
contingenti di organico delle qualifiche di  livello  dirigenziale  e
non dirigenziale, rideterminati con i citati decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modifiche   e   integrazioni,
decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22  e  successive  modifiche   e
integrazioni, decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  e  successive
modifiche e integrazioni, nonche' decreto-legge 22  aprile  2023,  n.
44, e successive modifiche e integrazioni; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
con nota prot. n. 23221/23 del 27 settembre 2023 del Direttore  della
Direzione generale degli Affari generali  e  delle  Risorse  umane  e
nell'incontro tenutosi in data 5 ottobre 2023; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 3 agosto 2023; 
  Visti i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle  adunanze  del  12  settembre
2023 e del 24 ottobre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Funzioni del Ministero 
 
  1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero»,  in
attuazione dell'art. 54-ter del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, svolge le seguenti funzioni: 
    a) cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali; 
    b) cura le relazioni con l'Unione europea e con le organizzazioni
internazionali in materia di turismo, fatte salve le  competenze  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    c) gestisce i rapporti con le regioni e le province autonome, per
lo svolgimento delle  funzioni  di  propria  competenza  in  tema  di
elaborazione e  attuazione  di  piani  di  sviluppo  delle  politiche
turistiche e ricettive nazionali; 
    d) cura, per quanto di competenza, i rapporti con le regioni,  le
province  e  gli  enti  locali  nell'ambito   del   coordinamento   e
dell'integrazione dei  programmi  operativi  nazionali  e  di  quelli
regionali, provinciali e comunali; 
    e)  definisce  e  attua   le   politiche   governative   per   la
valorizzazione turistica dei territori montani, delle aree interne  e
delle isole minori; 
    f) ha la titolarita' del portale "Italia.it", di cui all'articolo
16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, nella legge  29  luglio  2014,  n.  106,  nonche'  dei
diritti connessi al  dominio  stesso  e  della  relativa  piattaforma
tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare  strategicamente  la
strutturazione del portale medesimo  e  le  attivita'  di  promozione
delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso; 
    g) cura i rapporti con le associazioni di categoria,  le  imprese
turistiche e le associazioni dei consumatori; 
    h) svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione
delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica  e  al
miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti  alle
fiere e  all'agriturismo,  in  raccordo  con  le  regioni,  gli  enti
territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse  competenze  delle
altre amministrazioni; 
    i) programma e gestisce  gli  interventi  di  propria  competenza
nell'ambito dei fondi strutturali; 
    l) promuove gli investimenti di propria competenza  all'estero  e
in Italia; 
    m) sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE).  
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  La  legge  14   gennaio   1994,   n.   20,   recante
          "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti", e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 14 gennaio 1994, n. 10. 
              - Il Capo XII-bis del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O. reca: «Ministero  del
          turismo». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          recante:  "Riordino  e  potenziamento  dei   meccanismi   e
          strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo  11  della
          L. 15 marzo 1997, n.  59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 1999, n. 193. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: "Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio
          2001, n. 106, S.O.. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni", e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.. 
              - Si riporta  l'articolo  1,  comma  7  della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190,  recante:  "Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione",
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
          13 novembre 2012, n. 265: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. - 6. (omissis) 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              8.-83. (omissis)». 
              -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,
          recante:  "Codice  della  normativa  statale  in  tema   di
          ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14
          della legge 28 novembre 2005, n.  246,  nonche'  attuazione
          della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
          multiproprieta', contratti  relativi  ai  prodotti  per  le
          vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di
          scambio", e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O.. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
          "Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni", e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riportano gli artt. 6, 7 e 10 del decreto-legge 1°
          marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55, recante: "Disposizioni urgenti
          in materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 1° marzo 2021, n. 51: 
              "Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo).  -  1.
          Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
          turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura». 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300D.Lgs.
          30/07/1999,   n.   300,   sono   apportate   le    seguenti
          modificazioni: 
                a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita
          dalla seguente: «Ministero della cultura»; 
                b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni  e
          le attivita' culturali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; 
                c) all'articolo 53, comma 1, il  secondo  periodo  e'
          soppresso; 
                d) dopo il Capo XII del  Titolo  IV  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  «CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO 
                  Art.   54-bis   (Istituzione   del   Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del  turismo,
          cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti  allo
          Stato in materia di turismo, eccettuati quelli  attribuiti,
          anche  dal  presente  decreto,  ad  altri  ministeri  o  ad
          agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite
          dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
                  2. Al Ministero  del  turismo  sono  trasferite  le
          funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo. 
                  Art. 54-ter (Aree funzionali). -  1.  Il  Ministero
          cura la programmazione, il coordinamento  e  la  promozione
          delle politiche turistiche nazionali,  i  rapporti  con  le
          regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico,  le
          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia
          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori. 
                  Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si
          articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da  un
          segretario generale ai sensi  degli  articoli  4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a 4.». 
                  3. Le  denominazioni  «Ministro  della  cultura»  e
          «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto  e
          ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo».  Con
          riguardo  alle  funzioni  in   materia   di   turismo,   le
          denominazioni  «Ministro  del  turismo»  e  «Ministero  del
          turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
          rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
          attivita' culturali e per il turismo» e  «Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo». 
                  4. Comma soppresso. 
                  5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma  2,
          lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e'  autorizzata  la
          spesa di euro 441.750 per l'anno 2021  e  di  euro  883.500
          annui a decorrere dall'anno 2022.". 
              «Art.  7  (Disposizioni  transitorie   concernenti   il
          Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo  sono
          trasferite le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,
          compresa la gestione dei residui,  destinate  all'esercizio
          delle funzioni  di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente
          decreto. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, la  Direzione  generale  Turismo  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' soppressa e i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Ministero del  turismo.  La
          dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
          resta determinata per le posizioni di livello  generale  ai
          sensi all'articolo 54 del decreto legislativo  n.  300  del
          1999 e quanto alle posizioni di  livello  non  generale  in
          numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  euro
          337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere
          dall'anno 2022. 
              3. La dotazione organica del  personale  del  Ministero
          del  turismo  e'  individuata  nella  Tabella  A,   seconda
          colonna,  allegata  al  presente  decreto.   Il   personale
          dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei  rispettivi
          ruoli del personale del Ministero.  La  dotazione  organica
          dirigenziale del Ministero del turismo e'  determinata  per
          le posizioni di livello  generale  ai  sensi  dell'articolo
          54-quater  del  decreto  legislativo  n.  300   del   1999,
          introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
          livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni
          presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
              4.  Ferma  restando  l'operativita'  del   Segretariato
          generale per il coordinamento delle  direzioni  generali  e
          dei rapporti con  l'Unione  europea  e  con  gli  organismi
          internazionali,  la  pianificazione  e  la   programmazione
          strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e
          della  gestione,  mediante  tre  uffici  dirigenziali   non
          generali, le competenti  articolazioni  amministrative  del
          Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni: 
                a)  politiche  delle  risorse   umane   e   relazioni
          sindacali;  trattamento  giuridico  del  personale  e   dei
          collaboratori;  supporto  giuridico  per  gli   affari   di
          competenza delle unita' organizzative preposte a compiti di
          gestione; 
                b)  controllo  su  enti,  associazioni  e  fondazioni
          vigilati e finanziati; assistenza  e  tutela  dei  turisti;
          formazione  e  carriere  professionali  turistiche  con   i
          connessi poteri di accertamento e  controllo;  acquisti  di
          beni  e  servizi   e   gestione   degli   adempimenti   del
          responsabile unico del procedimento (RUP); 
                c) promozione turistica, degli investimenti  e  delle
          altre misure per il settore; rapporti con le regioni e  con
          gli enti locali; gestione  dei  programmi  cofinanziati  da
          fondi di coesione,  inclusa  l'integrazione  tra  programmi
          regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti
          di  innovazione,  anche  attraverso  la  partecipazione   a
          programmi internazionali; 
                d)  in  raccordo  con  l'unita'   organizzativa   cui
          competono   le   missioni   di   cui   alla   lettera   c):
          progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi,
          di telecomunicazione e  delle  infrastrutture  tecnologiche
          del Ministero,  definizione  e  gestione  dell'architettura
          delle banche dati di  settore,  cura  della  sicurezza  dei
          sistemi informatici del Ministero, supporto  tecnologico  e
          informatico alle altre unita' organizzative del  Ministero;
          acquisti di beni e servizi per le  materie  di  pertinenza;
          elaborazione   dati   statistici   ed   economici   nonche'
          coordinamento, in raccordo con le regioni e con  l'Istituto
          nazionale di statistica, delle rilevazioni  statistiche  di
          interesse  per  il  settore   turistico;   gestione   degli
          adempimenti economici e retributivi delle risorse umane. 
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto,  sono  trasferite  al  Ministero  del
          turismo le risorse umane,  assegnate  presso  la  Direzione
          generale Turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, individuate  nella  Tabella  A,
          prima colonna, allegata al presente  decreto,  in  servizio
          alla data del 13 febbraio 2021,  con  le  connesse  risorse
          strumentali  e  finanziarie.  La  dotazione  organica   del
          Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
          riconducibili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
          misura corrispondente alla dotazione organica del personale
          non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i  beni
          e le attivita' culturali e per il turismo 13  gennaio  2021
          per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
          trasferimento riguarda il personale  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  a  tempo
          indeterminato, ivi compreso il  personale  in  assegnazione
          temporanea  presso  altre   amministrazioni,   nonche'   il
          personale a tempo determinato con incarico dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
          contratti  gia'  stipulati.  La  revoca   dell'assegnazione
          temporanea  presso  altre  amministrazioni  del   personale
          trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
          competenza del Ministero del turismo. 
              6.  Al  personale  delle  qualifiche  non  dirigenziali
          trasferito ai sensi del presente  articolo  si  applica  il
          trattamento   economico,   compreso   quello    accessorio,
          stabilito nell'amministrazione di destinazione  e  continua
          ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad
          personam riassorbibile secondo i  criteri  e  le  modalita'
          gia' previsti dalla normativa vigente. Al  personale  delle
          qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
          amministrazione prevista per  i  dipendenti  del  Ministero
          della cultura. 
              7. Fino alla data di adozione del  decreto  di  cui  al
          comma  8,  terzo  periodo,  il  Ministero   della   cultura
          corrisponde il trattamento economico spettante al personale
          trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
          le risorse finanziarie destinate al  trattamento  economico
          del  personale,  compresa  la  quota  del   Fondo   risorse
          decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli  iscritti
          nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          turismo. Tale importo considera  i  costi  del  trattamento
          economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
          delle voci retributive fisse e continuative, del costo  dei
          buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
          del  trattamento  economico  di  cui   al   Fondo   risorse
          decentrate. 
              8. Fino alla data di adozione del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al presente comma,  il
          Ministero del turismo si avvale, per lo  svolgimento  delle
          funzioni in materia di turismo, delle competenti  strutture
          e delle relative dotazioni organiche  del  Ministero  della
          cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse
          finanziarie relative alla materia del turismo, compresa  la
          gestione dei residui passivi e perenti, e'  esercitata  dal
          Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  provvede,   con   proprio
          decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio
          in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di
          previsione  interessati,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
          modifica e la soppressione  di  missioni  e  programmi.  Il
          Ministero  del   turismo   puo'   avvalersi,   nei   limiti
          strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita'
          del Ministero, delle risorse  strumentali  e  di  personale
          dell'ENIT-Agenzia nazionale  del  turismo,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. A decorrere dalla data di adozione del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  facenti  capo  al
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo in materia di turismo, transitano al Ministero  del
          turismo. 
              10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione
          degli uffici di diretta collaborazione,  al  Ministero  del
          turismo si applica il regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169. 
              11.  Nelle  more  dell'adozione  del   regolamento   di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di  cui
          al comma 3, il contingente  numerico  del  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministero del  turismo
          e'   stabilito   in   sessanta   unita',   ferma   restando
          l'applicazione dell'articolo 5, comma 4,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169, e, in aggiunta a detto contingente,  il  Ministro  del
          turismo  puo'  procedere  immediatamente  alla  nomina  dei
          responsabili degli uffici  di  diretta  collaborazione.  Ai
          fini di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di
          euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
          dei regolamenti di organizzazione degli uffici  di  diretta
          collaborazione  dei  Ministeri   interessati,   l'Organismo
          indipendente di valutazione previsto dall'articolo  11  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   2
          dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
          per il Ministero della cultura. 
              12. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il
          Ministero del turismo e' autorizzato ad  assumere  a  tempo
          indeterminato  fino  a  136   unita'   di   personale   non
          dirigenziale, di cui  123  di  area  terza  e  13  di  area
          seconda, e fino a 14 unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non  generale,  mediante  l'indizione  di  apposite
          procedure   concorsuali   pubbliche,   o   l'utilizzo    di
          graduatorie  di  concorsi  pubblici  di   altre   pubbliche
          amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
          di mobilita', ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Nelle  more
          dell'assunzione del personale di cui al primo  periodo,  il
          Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da  altre
          amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche, collocato  in  posizione  di
          comando,  al  quale  si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. Presso il Ministero, che  ne  supporta  le  attivita',
          hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
          mondiale  di  etica  del  turismo,  costituito  nell'ambito
          dell'Organizzazione   Mondiale   del    Turismo,    Agenzia
          specializzata  dell'ONU,  e  il  Comitato   permanente   di
          promozione del turismo di cui all'articolo 58  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n.  79.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro  4.026.367
          per l'anno 2021 e  di  euro  8.052.733  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui si  provvede,  per  l'importo  di  euro
          3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
          annui a decorrere dall'anno 2022, a valere  sulle  facolta'
          assunzionali trasferite dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e,  per  l'importo  di
          euro 739.195 per  l'anno  2021  e  per  l'importo  di  euro
          4.519.275  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  ai  sensi
          dell'articolo 11. 
              13. I titolari di  incarichi  dirigenziali  nell'ambito
          della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per  il  turismo  appartenenti  ai
          ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
          Ministero del turismo ai sensi del comma 5  possono  optare
          per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.  Nelle
          more della conclusione delle procedure concorsuali  per  il
          reclutamento  del  personale  dirigenziale,  fino   al   31
          dicembre   2026,   per   il   conferimento   di   incarichi
          dirigenziali di livello generale presso  il  Ministero  del
          turismo, non si  applicano  i  limiti  percentuali  di  cui
          all'articolo 19, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e, per  il  conferimento  di  incarichi
          dirigenziali di livello non generale, i limiti  percentuali
          di cui all'articolo 19,  commi  5-bis  e  6,  sono  elevati
          rispettivamente fino al 50 e al 30 per  cento.  I  predetti
          incarichi dirigenziali  di  livello  non  generale  cessano
          all'atto  dell'assunzione  in  servizio,  nei   ruoli   del
          personale del Ministero del turismo,  dei  vincitori  delle
          predette procedure concorsuali. 
              14.  Le  funzioni  di   controllo   della   regolarita'
          amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, sugli  atti  adottati  dal  Ministero  del
          turismo, nella fase  di  prima  applicazione,  sono  svolte
          dagli uffici competenti in base alla normativa  vigente  in
          materia  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Entro il 30 giugno 2022,  al  fine  di  assicurare
          l'esercizio delle funzioni  di  controllo  sugli  atti  del
          Ministero  del  turismo,  e'  istituito  nell'ambito  dello
          stesso  Dipartimento  un  apposito  Ufficio   centrale   di
          bilancio di livello dirigenziale generale. Per le  predette
          finalita' sono, altresi', istituiti due posti  di  funzione
          dirigenziale  di  livello  non  generale  e  il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite procedure concorsuali pubbliche e ad  assumere  in
          deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
          dirigenziale non generale e dieci  unita'  di  personale  a
          tempo  indeterminato,  da   inquadrare   nell'area   terza,
          posizione  economica  F1.  Conseguentemente   le   predette
          funzioni di controllo sugli  atti  adottati  dal  Ministero
          della cultura continuano ad  essere  svolte  dall'esistente
          Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di 483.000 euro per l'anno 2021  e  di  966.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
              15. Per le spese di locazione e' autorizzata  la  spesa
          di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
          a decorrere dall'anno 2022. 
              16. Per le spese di  funzionamento  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 600.000 per l'anno 2021  e  di  euro  456.100
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
              17. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, lo  statuto  dell'ENIT-Agenzia
          nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
          con il nuovo assetto istituzionale  e  con  i  compiti  del
          Ministro del turismo, nonche' per  assicurare  un  adeguato
          coinvolgimento   delle   Regioni    e    delle    autonomie
          territoriali.". 
              «Art.  10  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
              1-bis.  Fino  al  30  giugno  2021  il  regolamento  di
          organizzazione degli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  compresi  quelli   di   diretta
          collaborazione, e' adottato con la  medesima  procedura  di
          cui al comma 1.». 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          recante: "Governance  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
          Resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure", e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129,  Edizione
          straordinaria. 
              - Si riportano gli artt. 10-bis e 13 del  decreto-legge
          11 novembre 2022, n. 173,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge   16   dicembre   2022,   n.   204,   recante:
          "Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 11  novembre  2022,  n.
          264: 
              "Art. 10-bis (Titolarita' del portale  "Italia.it").  -
          1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  54-ter  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e'  aggiunto   il
          seguente: 
                «1-bis. Il Ministero ha la  titolarita'  del  portale
          'Italia.it',  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  16  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  dei
          diritti  connessi  al  dominio  stesso  e  della   relativa
          piattaforma  tecnologica,   al   fine   di   coordinare   e
          indirizzare strategicamente la strutturazione  del  portale
          medesimo e  le  attivita'  di  promozione  delle  politiche
          turistiche nazionali svolte per mezzo di esso».". 
              «Art.  13  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              - Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio
          2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge  21
          aprile 2023, n.  41,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR)   e   del   Piano   nazionale   degli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 24 febbraio 2023, n. 47: 
              "Art. 8 (Misure per il  rafforzamento  della  capacita'
          amministrativa delle amministrazioni titolari delle  misure
          PNRR e dei soggetti attuatori). - 1. Al fine di  consentire
          agli enti locali di fronteggiare le  esigenze  connesse  ai
          complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare,
          di garantire  l'attuazione  delle  procedure  di  gestione,
          erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle
          risorse del medesimo Piano ad essi assegnate,  fino  al  31
          dicembre 2026, la  percentuale  di  cui  all'articolo  110,
          comma 1, secondo  periodo,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e'  elevata  al  50  per
          cento,   limitatamente   agli   enti   locali    incaricati
          dell'attuazione di interventi finanziati,  in  tutto  o  in
          parte, con le risorse del PNRR. 
              1-bis. All'articolo 1, comma  2,  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «per   il
          reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato»   sono
          inserite  le  seguenti:  «,   ovvero   con   contratto   di
          somministrazione di lavoro,»; 
                b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i
          contratti di lavoro a tempo determinato» sono  inserite  le
          seguenti: «, ovvero  i  contratti  di  somministrazione  di
          lavoro,». 
              2. Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'azione
          amministrativa  e   facilitare   la   realizzazione   degli
          investimenti finanziati,  in  tutto  o  in  parte,  con  le
          risorse del  PNRR  ovvero  con  le  risorse  dei  programmi
          cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi  operativi
          complementari  alle  programmazioni  europee  2014-2020   e
          2021-2027, ai  rapporti  di  collaborazione  instaurati  ai
          sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267  del
          2000 non  si  applicano,  fino  al  31  dicembre  2026,  le
          disposizioni di cui al comma 4 del medesimo  articolo  110.
          Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e fino al
          31 dicembre 2026, non si applica nei confronti  degli  enti
          locali  dichiarati  in  dissesto  o  che  si   trovino   in
          situazioni strutturalmente deficitarie il  divieto  di  cui
          all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          267 del 2000. 
              3.  Al  fine  di  garantire  maggiore   efficienza   ed
          efficacia dell'azione amministrativa in considerazione  dei
          rilevanti impegni derivanti  dall'attuazione  dei  progetti
          del PNRR e degli adempimenti connessi,  per  gli  anni  dal
          2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di
          cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui
          all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
          2017, n. 75, l'ammontare  della  componente  variabile  dei
          fondi  per  la  contrattazione  integrativa  destinata   al
          personale in servizio, anche di  livello  dirigenziale,  in
          misura non  superiore  al  5  per  cento  della  componente
          stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.  Per  i
          segretari comunali e provinciali, la medesima  facolta'  di
          incremento percentuale del trattamento accessorio oltre  il
          limite  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui  valori
          della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente
          di titolarita', come definiti dal comma 1 dell'articolo 107
          del contratto collettivo nazionale di  lavoro  relativo  al
          personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto  in
          data  17  dicembre   2020,   nonche'   sul   valore   della
          retribuzione di risultato  come  risultante  dai  contratti
          collettivi vigenti. 
              4. Possono procedere all'incremento di cui al  comma  3
          gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti: 
                a) nell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,
          rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma  821,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  con  riferimento  al
          saldo "Equilibrio di bilancio"; 
                b) nell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,
          rispetto dei parametri del  debito  commerciale  residuo  e
          dell'indicatore di ritardo annuale  dei  pagamenti  di  cui
          all'articolo 1, commi 859 e 869  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145; 
                c) incidenza del salario accessorio  ed  incentivante
          rispetto al totale della spesa  del  personale  di  cui  al
          punto 4.2 del piano degli indicatori  e  dei  risultati  di
          bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5,  del
          decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto
          approvato, non superiore all'8 per cento; 
                d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del
          rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei
          termini previsti dalla normativa vigente. 
              5. Per le medesime finalita' di cui ai commi 3 e 4, per
          gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e  le
          aziende del  Servizio  sanitario  nazionale  prevedono  nei
          propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede
          di contrattazione decentrata, la possibilita'  di  erogare,
          relativamente ai progetti  del  PNRR,  l'incentivo  di  cui
          all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  anche  al
          personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei  predetti
          progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma
          2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. 
              6. Le disposizioni di cui all'articolo  161,  comma  4,
          del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e
          all'articolo  5,  comma  1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si  applicano  ai
          pagamenti delle risorse finanziarie del  PNRR,  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 12  febbraio  2021,  e  del  PNC  di  cui  al
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
              7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
          realizzazione degli investimenti di cui  alla  Missione  1,
          Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR,  di  titolarita'
          del Ministero  del  turismo  e'  costituita  una  direzione
          generale, articolata in due uffici di livello  dirigenziale
          non generale. Conseguentemente, la dotazione  organica  del
          Ministero del turismo  e'  incrementata  di  una  posizione
          dirigenziale  di  livello  generale  e  di  due   posizioni
          dirigenziali di livello non generale. 
              8.  All'articolo  54-quater,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «e'  pari  a
          4» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 5». 
              9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1°  marzo
          2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2021, n. 55, le  parole:  «in  numero  di  17»  sono
          sostituite dalle seguenti: «in numero di 19». 
              10. Al fine di assicurare il  supporto  e  l'assistenza
          tecnica necessari per la realizzazione  degli  investimenti
          di cui alla Missione 1, Componente 3  "Turismo  e  Cultura"
          del PNRR di titolarita' del Ministero del turismo, al comma
          13, secondo periodo, dell'articolo 7 del  decreto-legge  1°
          marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55, le  parole:  «nell'anno  2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
              11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8  e  9,  pari  a
          euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150  a  decorrere
          dall'anno  2024,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 
              12. Le somme  di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  iscritte
          nello stato di previsione del Ministero  del  turismo,  non
          utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono
          conservate nel conto dei  residui  per  l'anno  2023  nella
          misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti
          finanziari in termini di indebitamento netto e  fabbisogno,
          pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              13. Fino al 31 dicembre  2026,  le  previsioni  di  cui
          all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di
          vertice presso enti e istituti di carattere  nazionale,  di
          competenza  dell'amministrazione  statale,   conferiti   da
          organi  costituzionali  previo  parere   favorevole   delle
          competenti Commissioni parlamentari o, qualora  previsto  a
          legislazione vigente, previa informativa alle stesse. 
              13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure  di  cui
          all'articolo 145, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  si  applicano
          anche ai finanziamenti e contributi previsti per  gli  enti
          locali  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
          resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.". 
              - Si riportano gli artt. 1 e 25  del  decreto-legge  22
          aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge 21 giugno 2023, n. 74, recante: "Disposizioni urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          amministrazioni  pubbliche",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2023, n. 95. 
              "Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
          1. All'articolo 1, comma 15,  del  decreto-legge  9  giugno
          2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: «Fino  al  31  dicembre  2026,  per  le  predette
          amministrazioni,  per  la   copertura   dei   posti   delle
          rispettive articolazioni  che  rivestono  la  qualifica  di
          soggetti attuatori del PNRR, le quote di  cui  all'articolo
          19, comma 6, del medesimo decreto legislativo  n.  165  del
          2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali  e  non
          generali, si applicano nella misura del 12 per cento.». 
              2.  Al  fine  di  rafforzare   l'organizzazione   della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
              3.  Le  amministrazioni   di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato  2   annesso   al   presente   decreto   sono
          autorizzate ad assumere, anche senza il previo  esperimento
          delle procedure di mobilita', le unita'  di  personale  per
          ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine,  le
          predette   amministrazioni   possono   procedere   mediante
          procedure concorsuali anche  indette  unitamente  ad  altre
          amministrazioni  o  ricorrendo   allo   scorrimento   delle
          graduatorie  di  concorsi   pubblici   banditi   da   altre
          amministrazioni per  la  medesima  area  professionale.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato, per le unita'  di  personale  dirigenziale  di
          seconda fascia di cui alla  citata  tabella  B,  a  bandire
          concorsi  per  professionalita'  tecniche  in  materia   di
          ingegneria civile e ingegneria dei  trasporti  e  meccanica
          nonche' di ingegneria idraulica e ambientale  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              3-bis.  In  coerenza  con  il   piano   triennale   dei
          fabbisogni di personale di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  nel  rispetto  della
          dotazione organica vigente, il Ministero dell'universita' e
          della ricerca e' autorizzato a procedere  allo  scorrimento
          della graduatoria formata all'esito della  valutazione  dei
          titoli nell'ambito del concorso  pubblico,  per  titoli  ed
          esami,  per  la  copertura  di  centoventicinque  posti  di
          personale  non  dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,  da
          inquadrare nell'area funzionale  III,  posizione  economica
          F1, del comparto Funzioni  centrali,  presso  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca - codice concorso 01,  per
          il  reclutamento  di  ottantacinque  unita'  da  inquadrare
          nell'area funzionale III, posizione economica  F1,  profilo
          di funzionario amministrativo-giuridico-contabile,  indetto
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  937,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  nei
          limiti dei  posti  messi  a  concorso  e  delle  originarie
          coperture finanziarie di cui all'articolo 1,  commi  940  e
          941, della citata  legge  n.  178  del  2020  e  al  citato
          articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
          La procedura di scorrimento di cui al  primo  periodo  puo'
          essere     avviata,     con     determinazione     adottata
          dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione  dello
          svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un  numero
          di candidati idonei alla successiva  fase  della  procedura
          concorsuale  pari  almeno  al  numero  dei  posti  messi  a
          concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di  cui
          al presente comma si applica il  primo  periodo  del  comma
          5-ter dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              4.  Per  garantire   la   necessaria   speditezza   del
          reclutamento  del  personale  di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato 2: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM  di  avviare  procedure  di  reclutamento
          mediante concorso pubblico per titoli  e  prova  scritta  e
          orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, il bando puo'  prevedere  l'attribuzione
          di un punteggio doppio per il titolo  di  studio  richiesto
          per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia   stato
          conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento; 
                b) il Ministero  dell'interno  puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento  per
          il personale non dirigenziale  dell'amministrazione  civile
          dell'interno  mediante  concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, bandito su base provinciale e svolto anche  mediante
          l'uso  di  tecnologie   digitali.   Ogni   candidato   puo'
          presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
          sola posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora  una
          graduatoria  provinciale  risulti  incapiente  rispetto  ai
          posti messi a concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i
          posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
          degli idonei non vincitori per  la  medesima  posizione  di
          lavoro in altri ambiti  provinciali,  previo  interpello  e
          acquisito l'assenso degli interessati.  Ferme  restando,  a
          parita' di requisiti,  le  riserve  previste  dalla  legge,
          relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
          l'attribuzione di un punteggio  doppio  per  il  titolo  di
          studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto  titolo
          sia stato  conseguito  non  oltre  cinque  anni  prima  del
          termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla procedura di reclutamento; 
                b-bis)  le  amministrazioni  centrali  e  le  agenzie
          possono  stipulare  convenzioni  volte   a   reclutare   il
          personale di cui  necessitano  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie dei concorsi pubblici  svolti  per  il  tramite
          della Commissione RIPAM, in corso di validita'; 
                b-ter) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              4-bis. 
              5. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  le
          necessita' assunzionali del Dipartimento per  le  politiche
          in favore delle persone con disabilita' e' autorizzata, nei
          limiti   delle   facolta'   assunzionali   disponibili    a
          legislazione vigente, a bandire concorsi, per i  quali  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          stabilite  procedure   e   requisiti   di   partecipazione,
          prevedendo una riserva di posti non  inferiore  al  10  per
          cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti
          di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  e  prevedendo,  in
          ogni    caso,    una    adeguata    valorizzazione    della
          professionalita' specifica  dei  soggetti  in  possesso  di
          laurea triennale, laurea specialistica  o  magistrale  che,
          alla data del 1°  aprile  2023,  abbiano  svolto,  mediante
          incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per  almeno  un
          triennio, attivita' di supporto  tecnico,  specialistico  e
          operativo in materia di politiche in favore  delle  persone
          con disabilita'. 
              6. Per le esigenze di reclutamento  del  Ministero  del
          turismo,   cosi'   come   determinate   nella   tabella   A
          dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i  bandi
          di concorso  per  il  personale  non  dirigenziale  possono
          prevedere una riserva di posti  non  superiore  al  50  per
          cento destinata al  personale  gia'  in  servizio  a  tempo
          indeterminato presso l'ENIT  -  Agenzia  nazionale  per  il
          turismo,  che  abbia  maturato   per   almeno   nove   mesi
          un'adeguata   esperienza   nelle   attivita'   strettamente
          collegate  all'esercizio  dei  compiti  istituzionali   del
          predetto Ministero. 
              7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1°  marzo
          2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2021, n. 55, le  parole:  «in  numero  di  19»  sono
          sostituite dalle seguenti: «in numero di 23». 
              8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
                «Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                  a) politiche sociali e previdenziali:  principi  ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei  rapporti  con  gli  organismi   dell'Unione   europea;
          requisiti per la determinazione dei  profili  professionali
          degli operatori  sociali  e  per  la  relativa  formazione;
          controllo e vigilanza amministrativa e  tecnico-finanziaria
          sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e  sulle
          organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  e  sui
          patronati; 
                  b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
          dei  lavoratori:   indirizzo,   programmazione,   sviluppo,
          coordinamento e valutazione delle politiche  del  lavoro  e
          dell'occupazione; gestione degli incentivi alle  persone  a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche della  formazione  professionale  come  strumento
          delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei  lavoratori
          esteri   non    comunitari;    raccordo    con    organismi
          internazionali; conciliazione delle controversie di  lavoro
          individuali e  plurime  e  risoluzione  delle  controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti di lavoro;  profili  di  sicurezza  dell'impiego  sul
          lavoro di macchine, impianti e  prodotti  industriali,  con
          esclusione di quelli destinati  ad  attivita'  sanitarie  e
          ospedaliere  e  dei   mezzi   di   circolazione   stradale;
          assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro  degli
          italiani all'estero; 
                  c) amministrazione generale del Ministero: gestione
          dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo
          alle attivita'  di  promozione,  coordinamento  e  sviluppo
          della qualita' dei processi e  dell'organizzazione  e  alla
          gestione  delle  risorse;  programmazione  del   fabbisogno
          finanziario; linee generali e coordinamento delle attivita'
          concernenti il personale; affari generali  e  attivita'  di
          gestione del personale del Ministero di carattere comune ed
          indivisibile;  programmazione  generale  del  fabbisogno  e
          reclutamento  del  personale;  formazione  del   personale;
          rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;
          gestione della banca dati del personale, del  ruolo  e  del
          sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi
          del personale del Ministero; gestione delle spese  e  degli
          acquisti e conduzione dei sistemi informatici di  interesse
          comune.»; 
                b) all'articolo 47, il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «1.  Il  Ministero  si  articola   in   dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere   superiore   a   tre,   in
          riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46,  e
          il numero delle posizioni di livello dirigenziale  generale
          non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi  dei
          dipartimenti. All'individuazione e  all'organizzazione  dei
          dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite
          le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.». 
                c) all'articolo 54-quater, le parole: «e' pari  a  5»
          sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7». 
              9.   All'articolo   17-quinquies,    comma    1,    del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo periodo, le parole: «di cui  all'articolo
          10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo  35-quater
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
                b)  al  secondo  periodo,  le   parole:   «ai   sensi
          dell'articolo 10,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  citato
          decreto-legge  n.  44  del  2021»  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  35-quater,  comma  1,
          lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
              9-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  18   del   decreto
          legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,  e'  sostituito   dal
          seguente: «4. A favore degli operatori volontari che  hanno
          concluso il servizio civile universale  senza  demerito  e'
          riservata una quota pari al 15  per  cento  dei  posti  nei
          concorsi per l'assunzione  di  personale  non  dirigenziale
          indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          dalle aziende speciali e dagli enti di cui al  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi  restando
          i diritti dei  soggetti  aventi  titolo  all'assunzione  ai
          sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto  dei
          limiti previsti dall'articolo 5,  primo  comma,  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e
          dall'articolo  52,  comma   1-bis,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al  primo
          periodo non  puo'  operare  integralmente  o  parzialmente,
          perche' da' luogo a frazioni di  posto,  tali  frazioni  si
          cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
          l'assunzione di personale non  dirigenziale  banditi  dalla
          medesima  amministrazione,  azienda  o  ente  oppure   sono
          utilizzate  nei  casi  in  cui  si  procede   a   ulteriori
          assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei». 
              10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 12, dopo il comma 3  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «3-bis.  Nell'ambito  delle  assunzioni   a   tempo
          indeterminato attraverso modalita'  concorsuali,  l'Agenzia
          puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per l'assunzione  di  personale  non
          dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
          tempo determinato  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  in
          possesso dei requisiti necessari  per  l'inquadramento  nel
          ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
          a), e che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbiano
          prestato servizio continuativo per almeno due  anni  presso
          la medesima Agenzia»; 
                b) all'articolo 17, dopo il comma 8  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «8.1. Ai fini di  cui  al  comma  8,  l'Agenzia  si
          avvale  altresi',  sino  al  31  dicembre   2023,   di   un
          contingente di personale, nel limite di  cinquanta  unita',
          appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita'
          indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo  a
          disposizione dell'Agenzia stessa su specifica  richiesta  e
          secondo  modalita'  individuate  d'intesa  con  i  soggetti
          pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a
          carico dell'Agenzia e ai fini del  trattamento  retributivo
          si  applicano  le  disposizioni  del  regolamento  di   cui
          all'articolo 12, comma 1. Il  personale  di  cui  al  primo
          periodo   puo'   essere   inquadrato,   con   provvedimento
          dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo  5,  comma  3,
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223,  nel  ruolo
          del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera  a),
          non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
          presente comma.  Al  relativo  inquadramento  si  provvede,
          mediante  apposite  selezioni,  con  le  modalita'   e   le
          procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato
          ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          n. 223 del 2021, sulla base di  criteri  di  valorizzazione
          delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio,  delle
          competenze acquisite,  dei  requisiti  di  professionalita'
          posseduti  e  dell'impiego   nell'Agenzia.   Al   personale
          inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente
          comma si applicano le disposizioni del regolamento  di  cui
          all'articolo 12, comma 1, anche in materia di  opzione  per
          il trattamento previdenziale. Il personale di cui al  comma
          8, lettera  b),  gia'  inserito  nel  ruolo  del  personale
          dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo  i  medesimi
          criteri di cui al quarto periodo  del  presente  comma  con
          provvedimento dell'Agenzia adottato, ai  sensi  del  citato
          articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  223  del  2021,
          entro il 31 dicembre 2023, senza  effetti  retroattivi.  Il
          personale di cui al terzo periodo  del  presente  comma  e'
          computato nel  numero  dei  posti  previsti  per  la  prima
          operativita' dell'Agenzia, di cui  all'articolo  12,  comma
          4». 
              11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre  2019,
          n. 162,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  2020,  n.   8,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «e
          dell'amministrazione  penitenziaria»   sono   inserite   le
          seguenti: «nonche' dei titolari di incarichi di  vertice  e
          di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale,»; 
                b)  al  comma  7-bis,  le   parole:   «del   Ministro
          competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita'
          politica competente». 
              11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  volti  a  migliorare
          l'efficienza   del   sistema   giudiziario   mediante    la
          semplificazione e  la  riduzione  del  numero  dei  giudizi
          pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della
          proroga disposta, da  ultimo,  ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.  198,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche  del  personale
          amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni
          dell'Aquila e  di  Chieti  possono  essere  integrate,  nel
          limite complessivo della dotazione organica  del  Ministero
          della giustizia e ad invarianza finanziaria, con  personale
          amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni. 
              12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di regolazione
          per energia, reti e ambiente  (ARERA)  puo'  avvalersi,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, di un contingente di 15 unita'  di  personale
          collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
          altra  analoga  posizione  prevista  dagli  ordinamenti  di
          appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche.  Il
          predetto personale conserva  il  trattamento  economico  in
          godimento presso  le  amministrazioni  di  provenienza  con
          oneri a carico delle medesime.  All'atto  del  collocamento
          fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione  organica
          dell'amministrazione di provenienza, per  tutta  la  durata
          del  collocamento  fuori  ruolo,   un   numero   di   posti
          equivalente dal punto di vista finanziario. 
              12-bis. All'articolo  20  del  decreto  legislativo  14
          maggio  2019,   n.   50,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, primo periodo, la parola:  «dalla»  e'
          sostituita dalle seguenti: «da un ufficio  dirigenziale  di
          livello non generale tra quelli della»; 
                b) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «il
          dirigente di livello  generale  della  Direzione  generale»
          sono sostituite dalle seguenti: «un  dirigente  di  livello
          non generale della Direzione generale». 
              12-ter.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
          al  comma  12-bis  nell'ambito  delle  procedure   di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022,  n.  204,  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
          strumentali disponibili a legislazione vigente  e  comunque
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12-quater. All'articolo 18,  comma  1,  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183, le parole:  «di  dodici  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi». 
              12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nelle more  di  una  complessiva  revisione  della
          disciplina sulla responsabilita'  amministrativo-contabile,
          all'articolo 21, comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  giugno
          2024»; 
                b) all'articolo 22,  comma  1,  primo  periodo,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione  di
          quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa
          e resilienza, di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o
          dal Piano nazionale per gli investimenti complementari,  di
          cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101». 
              12-sexies. L'articolo 5, comma 9,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          interpreta nel senso che la  possibilita'  di  conferire  a
          titolo  gratuito   gli   incarichi,   le   cariche   e   le
          collaborazioni  a  soggetti  gia'  lavoratori   privati   o
          pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo  comma
          9, si applica anche per gli incarichi di  presidente  della
          Giunta centrale per gli studi storici e di direttore  degli
          Istituti storici di cui al regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255. 
              13. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          comma 4, ai  fini  dell'attuazione  dei  commi  2  e  3  e'
          autorizzata la spesa: 
                a) per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  di
          euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e  di  euro
          86.524 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                b) per il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, di  euro  937.362  per  l'anno
          2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere  dall'anno  2025
          per le assunzioni a tempo indeterminato e di  euro  674.945
          per  l'anno  2024  e  di  euro  37.495  annui  a  decorrere
          dall'anno 2025 per le spese di funzionamento; 
                c) per il Ministero dell'interno, di  euro  8.724.863
          per l'anno 2023 e di  euro  13.087.295  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro  130.873  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per
          l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a  decorrere  dall'anno
          2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
          26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di
          euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e  di  euro
          17.039 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                f) per il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
          Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e  di  euro  263.086
          annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
          indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023  e  di  euro
          263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026  per  le
          assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per  l'anno
          2023, di euro 5.262 per ciascuno degli  anni  dal  2024  al
          2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno  2027  per
          le spese di funzionamento; 
                g)   per   il   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste,  di  euro  3.558.216
          per l'anno 2023 e  di  euro  5.337.323  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 833.733 per l'anno 2023  e  di  euro  53.374  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                h) per il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
          energetica, di euro 694.818  per  l'anno  2023  e  di  euro
          1.042.226  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo  indeterminato  e  di  euro  59.024  per
          l'anno 2023 e di euro 5.903  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                i)  per  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di euro 2.126.117 per  l'anno  2023  e  di  euro
          3.189.175  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo indeterminato  e  di  euro  818.918  per
          l'anno 2023 e di euro 31.892 annui  a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                l) per il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di euro  1.450.708  per  l'anno  2023  e  di  euro
          2.176.061  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo indeterminato, e  di  euro  225.000  per
          l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                m) per il Ministero dell'universita' e della ricerca,
          di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783  annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023  e  di  euro
          8.418 annui a decorrere dall'anno  2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                n) per il Ministero della cultura, di euro  1.489.936
          per l'anno 2023 e  di  euro  2.234.904  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 253.491 per l'anno 2023  e  di  euro  22.350  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per
          l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli  anni  dal
          2024 al 2026 per le assunzioni a  tempo  determinato  e  di
          euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro  4.313  per  ciascuno
          degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento; 
                p) per il Ministero del turismo,  di  euro  4.741.284
          per l'anno 2023 e  di  euro  7.111.925  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di  euro  64.101  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                q) per l'Avvocatura generale  dello  Stato,  di  euro
          2.781.565 per l'anno 2023  e  di  euro  4.172.347  annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e  di  euro
          41.724 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
          universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477  per
          l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a  decorrere  dall'anno
          2024 per le assunzioni a tempo indeterminato; 
                s) per l'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari
          regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e  di
          euro 3.522.969 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato. 
              14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  13,  pari  a
          43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno
          2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro  per
          l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a  decorrere  dall'anno
          2027, si provvede: 
                a)  quanto  a  36.671.908  euro  per   l'anno   2023,
          55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno
          2025, 58.757.301 euro per l'anno  2026  e  58.062.980  euro
          annui a decorrere dall'anno 2027,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
                b) quanto a 822.718 euro per  l'anno  2023  e  86.524
          annui a decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830
          euro per l'anno 2024  e  675.380  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2025,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo scopo parzialmente utilizzando: 
                  1)   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno
          2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                  2) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023
          e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                  3)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   del
          lavoro e delle  politiche  sociali  per  225.000  euro  per
          l'anno 2023 e 250.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024; 
                  4) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  per
          674.945  euro  per  l'anno  2024  e  37.495  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025; 
                  5)   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
          dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023  e  130.873
          euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                  6)   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024  euro
          per l'anno 2023 e 5.903 euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2024; 
                  7) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per  l'anno
          2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                  8)   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
          dell'universita' e della ricerca per 84.179 euro per l'anno
          2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                  9) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
          difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a
          decorrere dall'anno 2024; 
                  10)   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste per 833.733 euro per  l'anno  2023  e  53.374  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024; 
                  11) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          cultura per 253.491 euro per  l'anno  2023  e  22.350  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024; 
                  12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a
          decorrere dall'anno 2024; 
                  13)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023  e  64.101  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024. 
              14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  35,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine,  la
          seguente lettera: 
                  «g-bis) Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          (ANSFISA):   l'Agenzia   di   cui   all'articolo   12   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»; 
                b) all'articolo 9,  comma  1,  dopo  le  parole:  «ed
          eventuali altri Ministeri» sono inserite  le  seguenti:  «,
          agenzie ed enti»; 
                c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il  seguente
          comma: 
                  «5-bis. Le commissioni di cui ai commi  1,  2  e  3
          sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA». 
              14-ter. All'articolo  35  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4: 
                  1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «dello
          sviluppo economico,» sono inserite le seguenti:  «acquisito
          il parere dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          (ANSFISA),»; 
                  2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «e  della
          salute,» sono inserite le seguenti:  «acquisito  il  parere
          dell'ANSFISA,»; 
                  3) al terzo periodo, le parole da:  «per  le  merci
          assimilabili» fino alla  fine  del  comma  sono  sostituite
          dalle seguenti: «per le merci  assimilabili  puo'  altresi'
          essere imposto l'obbligo  dell'autorizzazione  del  singolo
          trasporto, secondo i criteri  e  le  modalita'  determinati
          dall'ANSFISA»; 
                b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole:  «della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,»  sono  inserite  le
          seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»; 
                c)  al  comma  7,  alinea,  dopo  le   parole:   «del
          territorio  e  del  mare,»  sono  inserite   le   seguenti:
          «acquisito il parere dell'ANSFISA,»; 
                d) al  comma  12,  le  parole:  «Lo  speditore  o  il
          trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo
          agli stessi posti rispettivamente dal  capitolo  1.4.2.1  e
          1.4.2.2  del  RID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «I
          soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli
          stessi posti rispettivamente dai paragrafi  1.4.2  e  1.4.3
          del RID» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
          «L'accertamento delle violazioni  e'  svolto  dai  soggetti
          individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA». 
              14-quater.  All'articolo  16,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la
          seguente lettera: 
                «ff-bis) svolgere i  compiti  derivanti  dal  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 35». 
              14-quinquies. Le amministrazioni competenti  provvedono
          all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis
          a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente  e  comunque
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              14-sexies. Dopo il  comma  7-bis  dell'articolo  6  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  e'
          inserito il seguente: 
                «7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano  relativa
          alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
          comma 1 indicano quali elementi necessari gli  obiettivi  e
          le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di  quelle  a
          tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle  risorse
          proprie e di quelle attribuite dallo  Stato  o  dall'Unione
          europea, nonche' le metodologie formative  da  adottare  in
          riferimento  ai  diversi  destinatari.  A   tal   fine   le
          amministrazioni di cui al comma 1  individuano  al  proprio
          interno  dirigenti  e  funzionari   aventi   competenze   e
          conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione  con
          risorse interne e per esercitare la funzione di  docente  o
          di tutor, per i quali sono predisposti  specifici  percorsi
          formativi». 
              14-septies.   Nell'ambito   della    revisione    della
          disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore
          pubblico e nel settore privato, possono essere individuate,
          con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma  1,
          lettera a), della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  eventuali
          specifiche riserve in favore delle categorie di persone con
          disabilita'  per  le  quali  si  riscontra   una   maggiore
          difficolta' di inserimento lavorativo.". 
              "Art. 25 (Disposizioni in materia di organizzazione del
          Ministero  del  turismo  e  per  la  costituzione  di  ENIT
          S.p.A.). - 1. Il Ministero del  turismo  e'  autorizzato  a
          costituire  nell'anno  2023   una   societa'   per   azioni
          denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale  sociale  iniziale
          di 7 milioni di euro,  avente  ad  oggetto  l'attivita'  di
          supporto e  promozione  dell'offerta  turistica  nazionale,
          cosi' da potenziarne  la  attrattivita',  anche  attraverso
          adeguate forme  di  destagionalizzazione,  diversificazione
          dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con
          spiccata vocazione turistica, nonche' tramite la formazione
          specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di  un
          ecosistema digitale per  la  piu'  efficiente  e  razionale
          fruizione dei beni e servizi offerti in  tali  settori.  Le
          azioni sono attribuite al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze che esercita i diritti dell'azionista. 
              2. La societa' ENIT S.p.A. e' qualificata come societa'
          in house ai sensi  dell'articolo  16  del  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,   ed   e'
          sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero
          del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo  analogo,
          il Ministero del turismo: 
                a)  assegna  annualmente  all'organo   amministrativo
          della societa' direttive pluriennali in ordine al programma
          di   attivita',    all'organizzazione,    alle    politiche
          economiche,  finanziarie  e  di  sviluppo  e  provvede   ad
          effettuare il conseguente monitoraggio; 
                b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle
          singole  iniziative  di  promozione  riportate  nel   Piano
          Annuale e dei progetti speciali autorizzati; 
                c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e
          informazioni sulla gestione  e  sull'amministrazione  della
          societa'; 
                d) al fine di esercitare  un'influenza  determinante,
          e' titolare di poteri di indirizzo, direttiva  e  controllo
          nei confronti  dell'organo  amministrativo  sociale,  fermi
          restando   i   poteri    di    questo    per    l'esercizio
          dell'amministrazione  ordinaria   e   straordinaria   della
          societa'. 
              3. La societa'  e'  amministrata  da  un  consiglio  di
          amministrazione composto da tre  membri,  di  cui  uno  con
          funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore
          delegato.  Il  presidente  del  collegio  sindacale   della
          societa' e' designato dal Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e  gli  altri  due  componenti  dal  Ministro  del
          turismo. 
              4. La societa' ENIT S.p.A. puo'  stipulare  convenzioni
          anche con le regioni e le province  autonome,  che  possono
          apportare loro risorse al capitale  della  societa'  tenuto
          conto  del  piano  industriale  della  societa'  e   previa
          autorizzazione del  Ministero  del  turismo,  che  comunque
          conserva  il  controllo  e  i   poteri   di   direzione   e
          coordinamento della societa'. 
              5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte
          dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12  della
          legge 21 marzo 1958, n. 259. La societa' puo' avvalersi del
          patrocinio   dell'Avvocatura   dello   Stato,   ai    sensi
          dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato,  di
          cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              6. Contestualmente  alla  costituzione  della  societa'
          ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT -  Agenzia  nazionale  del
          turismo e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite
          alla societa' ENIT S.p.A. La  costituzione  della  societa'
          ENIT S.p.A.  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  del
          turismo, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  decreto  del
          Ministro  del  turismo  determina   scopi,   patrimonio   e
          organizzazione  della  societa',  nonche'  lo   schema   di
          statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per  cento  del
          fatturato della societa' sia effettuato  nello  svolgimento
          dei compiti ad essa affidati  dal  Ministero  del  turismo.
          Fatto salvo quanto previsto al comma 8,  tutti  i  rapporti
          attivi  e  passivi  esistenti  alla  data  di  soppressione
          dell'ente pubblico ENIT - Agenzia  nazionale  del  turismo,
          come risultanti dalle scritture contabili, nonche' tutte le
          relative risorse finanziarie e strumentali sono  trasferiti
          al Ministero del turismo. A  tale  fine,  il  Ministro  del
          turismo  nomina  con   proprio   decreto   un   commissario
          liquidatore  che,  entro  sei   mesi   dalla   soppressione
          dell'ente pubblico ENIT - Agenzia  nazionale  del  turismo,
          predispone   un   inventario   del   patrimonio   dell'ente
          soppresso.  Il  Ministero  del  turismo,   con   successive
          determinazioni,  assegna  alla  societa'  ENIT  S.p.A.   le
          risorse strumentali necessarie per il  perseguimento  degli
          obiettivi. 
              7. Con contratto di servizio, con  adeguamento  annuale
          per ciascun esercizio finanziario,  da  stipularsi  tra  il
          Ministro del turismo e il presidente  della  societa'  ENIT
          S.p.A., sono definiti: 
                a)  gli  obiettivi  specificamente  attribuiti   alla
          societa' ENIT S.p.A.; 
                b) le modalita' di finanziamento statale da accordare
          alla societa' ENIT S.p.A.; 
                c)  i  risultati  attesi  in   un   arco   di   tempo
          determinato; 
                d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
                e)  le  modalita'  di  verifica  dei   risultati   di
          gestione; 
                f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
          del turismo la conoscenza dei  fattori  gestionali  interni
          alla societa' ENIT  S.p.A.,  tra  cui  l'organizzazione,  i
          processi e l'uso delle risorse. 
              8. Contestualmente  alla  costituzione  della  societa'
          ENIT  S.p.A.,  il   personale   a   tempo   determinato   e
          indeterminato, di ruolo presso l'ENIT -  Agenzia  nazionale
          del turismo alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto transita nella  societa'  ENIT  S.p.A.  in  ragione
          delle   medesime   funzioni   esercitate   dall'ente,   con
          mantenimento  del  trattamento  economico  complessivo   in
          godimento. 
              9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.
          22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  aprile
          2021, n. 55, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                «4. Ferma restando  l'operativita'  del  Segretariato
          generale per il coordinamento delle  direzioni  generali  e
          dei rapporti con  l'Unione  europea  e  con  gli  organismi
          internazionali,  la  pianificazione  e  la   programmazione
          strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e
          della  gestione,  mediante  tre  uffici  dirigenziali   non
          generali, le competenti  articolazioni  amministrative  del
          Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni: 
                  a)  politiche  delle  risorse  umane  e   relazioni
          sindacali;  trattamento  giuridico  del  personale  e   dei
          collaboratori;  supporto  giuridico  per  gli   affari   di
          competenza delle unita' organizzative preposte a compiti di
          gestione; 
                  b) controllo su  enti,  associazioni  e  fondazioni
          vigilati e finanziati; assistenza  e  tutela  dei  turisti;
          formazione  e  carriere  professionali  turistiche  con   i
          connessi poteri di accertamento e  controllo;  acquisti  di
          beni  e  servizi   e   gestione   degli   adempimenti   del
          responsabile unico del procedimento (RUP); 
                  c) promozione turistica, degli investimenti e delle
          altre misure per il settore; rapporti con le regioni e  con
          gli enti locali; gestione  dei  programmi  cofinanziati  da
          fondi di coesione,  inclusa  l'integrazione  tra  programmi
          regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti
          di  innovazione,  anche  attraverso  la  partecipazione   a
          programmi internazionali; 
                  d)  in  raccordo  con  l'unita'  organizzativa  cui
          competono   le   missioni   di   cui   alla   lettera   c):
          progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi,
          di telecomunicazione e  delle  infrastrutture  tecnologiche
          del Ministero,  definizione  e  gestione  dell'architettura
          delle banche dati di  settore,  cura  della  sicurezza  dei
          sistemi informatici del Ministero, supporto  tecnologico  e
          informatico alle altre unita' organizzative del  Ministero;
          acquisti di beni e servizi per le  materie  di  pertinenza;
          elaborazione   dati   statistici   ed   economici   nonche'
          coordinamento, in raccordo con le regioni e con  l'Istituto
          nazionale di statistica, delle rilevazioni  statistiche  di
          interesse  per  il  settore   turistico;   gestione   degli
          adempimenti economici e retributivi delle risorse umane». 
              9-bis. Al fine di realizzare,  ai  sensi  dell'articolo
          117, secondo comma,  lettera  r),  della  Costituzione,  un
          efficiente   coordinamento   informativo    statistico    e
          informatico   dei   dati   dell'amministrazione    statale,
          regionale  e  locale  nel  comparto  turistico,  presso  il
          Ministero del turismo e' istituito l'Osservatorio nazionale
          del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio
          sono nominati con decreto  del  Ministro  del  turismo  tra
          soggetti   in   possesso   di   comprovata   qualificazione
          professionale. I  componenti  dell'Osservatorio  durano  in
          carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu'  di
          una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e  le
          province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di
          un sistema informativo unificato a  livello  nazionale  per
          l'analisi    e    il    monito-raggio    delle    dinamiche
          socio-economiche  e  tecnologiche,  sotto  il  profilo  sia
          quantitativo  sia  qualitativo,  connesse  al  turismo  per
          fornire al Ministero un  compiuto  quadro  conoscitivo  del
          settore che consenta l'adozione delle  opportune  strategie
          di   comunicazione,   promozione   e    commercializzazione
          dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma
          e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno  2023  e
          di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
              9-ter. Agli oneri derivanti dal  comma  9-bis,  pari  a
          400.000 euro per l'anno 2023  e  a  800.000  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2024,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          turismo. 
              10. In relazione alla  modifica  delle  funzioni  degli
          uffici, il Ministero del  turismo,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          provvede all'adozione del regolamento di organizzazione  ai
          sensi  del  comma  2   dell'articolo   1.   Gli   incarichi
          dirigenziali generali e non generali in corso decadono  con
          la conclusione delle procedure di  conferimento  dei  nuovi
          incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165.  Gli  incarichi  dirigenziali  di
          livello generale e non generale attinenti alle missioni del
          Ministero del turismo  di  cui  al  comma  9  del  presente
          articolo, all'articolo 8, comma  7,  del  decreto-legge  24
          febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  possono
          essere conferiti anche nel caso  in  cui  le  procedure  di
          nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di
          organizzazione del Ministero del  turismo  da  adottare  ai
          sensi del primo periodo  del  presente  comma,  purche'  in
          conformita' ai compiti e all'organizzazione  del  Ministero
          medesimo e in coerenza con le predette disposizioni. 
              11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al
          comma 1, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del turismo.". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          20  maggio  2021,  n.   102,   recante:   "Regolamento   di
          organizzazione del Ministero del turismo, degli  Uffici  di
          diretta collaborazione  e  dell'Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance",   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2021,
          n. 163. 
              - Il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  recante:
          "Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure", convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129,  Edizione
          straordinaria. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O.. 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,
          recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni dei Ministeri", e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 1° marzo 2021, n. 51. 
              - Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
          con modificazioni, nella  legge  21  aprile  2023,  n.  41,
          recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione  del  Piano
          nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
          nazionale degli investimenti complementari al  PNRR  (PNC),
          nonche' per l'attuazione  delle  politiche  di  coesione  e
          della  politica  agricola  comune",  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  24  febbraio
          2023, n. 47. 
              - Il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  recante:
          "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della  capacita'
          amministrativa    delle    amministrazioni     pubbliche.",
          convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.
          74, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana 22 aprile 2023, n. 95. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54-ter  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero  cura
          la programmazione, il coordinamento e la  promozione  delle
          politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
          i progetti di sviluppo del settore turistico, le  relazioni
          con  l'Unione  europea  e  internazionali  in  materia   di
          turismo, fatte salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori. 
              1-bis. Il  Ministero  ha  la  titolarita'  del  portale
          'Italia.it',  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  16  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  dei
          diritti  connessi  al  dominio  stesso  e  della   relativa
          piattaforma  tecnologica,   al   fine   di   coordinare   e
          indirizzare strategicamente la strutturazione  del  portale
          medesimo e  le  attivita'  di  promozione  delle  politiche
          turistiche nazionali svolte per mezzo di esso.». 
              - Si riporta l'articolo 16 del decreto-legge 31  maggio
          2014, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti per  la  tutela
          del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il
          rilancio del turismo.", convertito con modificazioni  dalla
          legge 29 luglio 2014, n.  106,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2014, n. 125: 
              «Art. 16  (Trasformazione  di  ENIT  in  ente  pubblico
          economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.).  -  1.
          Al fine di assicurare risparmi  della  spesa  pubblica,  di
          migliorare    la    promozione    dell'immagine    unitaria
          dell'offerta   turistica   nazionale   e    favorirne    la
          commercializzazione, anche in  occasione  della  Presidenza
          italiana   del   semestre   europeo   e   di   EXPO   2015,
          l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
          pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
              2.  L'ENIT,  nel  perseguimento   della   missione   di
          promozione  del  turismo,   interviene   per   individuare,
          organizzare,  promuovere  e  commercializzare   i   servizi
          turistici e culturali e per favorire la commercializzazione
          dei  prodotti  enogastronomici,  tipici  e  artigianali  in
          Italia  e  all'estero,  con  particolare  riferimento  agli
          investimenti  nei   mezzi   digitali,   nella   piattaforma
          tecnologica   e   nella   rete   internet   attraverso   il
          potenziamento del portale "Italia.it",  anche  al  fine  di
          realizzare e distribuire una Carta del turista, anche  solo
          virtuale,  che  consenta,  mediante  strumenti   e   canali
          digitali e apposite convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
          privati, di effettuare pagamenti a prezzo  ridotto  per  la
          fruizione integrata di  servizi  pubblici  di  trasporto  e
          degli istituti e dei luoghi della cultura. 
              3.  L'ENIT  ha  autonomia  statutaria,   regolamentare,
          organizzativa, patrimoniale, contabile e  di  gestione.  Ne
          costituiscono gli organi il  presidente,  il  consiglio  di
          amministrazione e il collegio dei revisori  dei  conti.  La
          sua  attivita'  e'  disciplinata  dalle  norme  di  diritto
          privato. L'ENIT stipula convenzioni con  le  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, gli  enti  locali
          ed altri enti  pubblici.  Fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo 37, comma terzo, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  le  attivita'
          riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione  con
          le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e  gli
          istituti  italiani  di  cultura  sono  regolate  da  intese
          stipulate con il Ministero degli affari esteri. 
              4.  Fino  all'insediamento   degli   organi   dell'ente
          trasformato  e  al  fine  di  accelerare  il  processo   di
          trasformazione, l'attivita' di  ENIT  prosegue  nel  regime
          giuridico vigente e le funzioni dell'organo  collegiale  di
          amministrazione   sono    svolte    da    un    commissario
          straordinario, nominato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e per  il  turismo,  entro  il  30
          giugno 2014. 
              5. Il presidente dell'ENIT e' nominato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo. Il Consiglio  di
          amministrazione e' composto dal Presidente,  da  un  membro
          nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e
          per il turismo, con funzioni  di  amministratore  delegato,
          sentite  le  organizzazioni   di   categoria   maggiormente
          rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i
          beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo   su
          designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti e' composto  da
          tre membri effettivi, uno dei quali designato dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo,  che  altresi'  designa  il
          Presidente. 
              6. Lo statuto dell'ENIT definisce i  compiti  dell'ente
          nell'ambito delle finalita' di cui al comma  2  e  prevede,
          tra l'altro, senza alcun nuovo  o  maggiore  onere  per  la
          finanza pubblica, l'istituzione di  un  consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per il  turismo  e,
          in assenza di queste ultime,  degli  uffici  amministrativi
          competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
          progettuali  e  consultive  nei  confronti   degli   organi
          direttivi di cui al comma  3.  I  componenti  del  predetto
          consiglio non hanno diritto ad alcun compenso,  emolumento,
          indennita' o rimborso di spese. Lo  statuto  provvede  alla
          disciplina  delle  funzioni  e   delle   competenze   degli
          organismi sopra  indicati  e  della  loro  durata,  nonche'
          dell'Osservatorio  nazionale  del  turismo.   L'ENIT   puo'
          avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con  regio
          decreto  30   ottobre   1933,   n.   1611,   e   successive
          modificazioni. 
              7.  Tramite   apposita   convenzione   triennale,   con
          adeguamento annuale per ciascun esercizio  finanziario,  da
          stipularsi tra il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo,   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, e  il  presidente
          dell'ENIT, sono definiti: 
                a) gli obiettivi specificamente attribuiti  all'ENIT,
          nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e  nei
          termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo; 
                b)  i  risultati  attesi   in   un   arco   temporale
          determinato; 
                c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali
          e regionali da accordare all'ENIT stessa; 
                d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
                e)  le  modalita'  di  verifica  dei   risultati   di
          gestione; 
                f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  la
          conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui
          l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f-bis)  e  procedure  e  gli   strumenti   idonei   a
          monitorare  la  reputazione  dell'Italia  nella  rete  web,
          nell'ambito degli interventi volti a  migliorare  l'offerta
          turistica nazionale. 
              8. Al personale dell'ENIT, come  trasformato  ai  sensi
          del presente articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla
          individuazione nello statuto  dello  specifico  settore  di
          contrattazione  collettiva,  il  contratto  collettivo   di
          lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario  di
          cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
          un piano di riorganizzazione del  personale,  individuando,
          compatibilmente con le disponibilita'  di  bilancio,  sulla
          base di requisiti oggettivi e in considerazione  dei  nuovi
          compiti dell'ENIT e anche  della  prioritaria  esigenza  di
          migliorare la  digitalizzazione  del  settore  turistico  e
          delle attivita' promo-commerciali,  la  dotazione  organica
          dell'ente come trasformato ai sensi del presente  articolo,
          nonche' le unita' di personale in servizio  presso  ENIT  e
          Promuovi  Italia  S.p.A.   da   assegnare   all'ENIT   come
          trasformata ai  sensi  del  presente  articolo.  Il  piano,
          inoltre,  prevede  la   riorganizzazione,   anche   tramite
          soppressione, delle sedi estere di ENIT. 
              9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8,  il
          personale a tempo indeterminato  in  servizio  presso  ENIT
          assegnato  all'ente  trasformato  ai  sensi  del   presente
          articolo puo' optare per la permanenza presso  quest'ultimo
          oppure per il passaggio  al  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo o  ad  altra  pubblica
          amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT
          l'elenco del personale interessato  alla  mobilita'  e  del
          personale in servizio presso ENIT  non  assegnato  all'ENIT
          stessa dal medesimo piano di  riorganizzazione  di  cui  al
          comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione  presso
          le amministrazioni pubbliche, a favorirne la  collocazione,
          nei limiti della dotazione organica  delle  amministrazioni
          destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative
          risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione
          del personale presso  le  amministrazioni  interessate  con
          inquadramento   sulla   base   di   apposite   tabelle   di
          corrispondenza  approvate  con  il  medesimo  decreto.   Al
          personale   trasferito,   che   mantiene    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza,  si  applica  il  trattamento
          giuridico  ed  economico,   compreso   quello   accessorio,
          previsto     nei     contratti      collettivi      vigenti
          dell'amministrazione di destinazione. 
              10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
          35, convertito con  modificazioni  dalla  legge  14  maggio
          2005, n.  80,  e  successive  modificazioni,  e'  abrogato.
          Conseguentemente, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma
          4 pone in liquidazione la societa' Promuovi  Italia  S.p.A.
          secondo le disposizioni del Codice Civile.  Il  liquidatore
          della  societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo'   stipulare
          accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia  -
          Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo
          sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano  il  trasferimento
          presso queste ultime di unita' di personale  non  assegnate
          all'ENIT come trasformato ai sensi del  presente  articolo,
          anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
          di servizi in essere alla data  di  messa  in  liquidazione
          della societa' Promuovi Italia S.p.a. 
              11.  Tutti  gli  atti  connessi  alle   operazioni   di
          trasformazione in ente pubblico economico di  ENIT  e  alla
          liquidazione della societa'  Promuovi  Italia  S.p.A.  sono
          esclusi da ogni tributo  e  diritto,  fatta  eccezione  per
          l'IVA,  e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              12. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».